STATUTO E REGOLAMENTO

Art. 1
Costituzione, denominazione e sede

  1. È costituita conformemente alla Carta Costituzionale e al D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii., l’Organizzazione di Volontariato “La Mole del Sorriso ODV” siglabile “La Mole del Sorriso ODV”.   
  2. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Torino. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l’organizzazione è iscritta. 
  3. La durata dell’ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all’art. 11. 

Art. 2
Scopi e finalità

  1. L’ ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di favorire l’assistenza sociale e socio sanitaria e di promuovere la beneficenza. L’organizzazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende perseguire le seguenti finalità:

 – favorire la diffusione dell’allegria e della gioia negli Ospedali attraverso la clownterapia;

– fare emergere il bisogno fondamentale della persona di dare e ricevere amore, attraverso l’ascolto senza giudizio, la comprensione e la fiducia, la condivisione e lo scambio;

– diffondere la cultura del sorriso e del clown in ogni luogo ove vi sia una situazione di disagio;

– entrare in relazione ed in sintonia con persone di cultura, età, posizione sociale e condizioni differenti dalle proprie, diffondendo sempre il pensiero positivo e il buon umore.

Art. 3
Attività

  1. Per la realizzazione dello scopo di cui all’art. 2 e nell’intento di agire a favore di tutta la collettività, l’ODV si propone, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale: 

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

  1. Nello specifico, a titolo esemplificativo L’ODV intende svolgere: 
  • servizio di volontariato-clown gratuito offerto in Ospedali, Case di riposo, luoghi di pellegrinaggio, luoghi ove vi sia sofferto un disagio, anche in collaborazione con altre Associazioni, Cooperative, Enti, mezzi di comunicazione che non siano in contrasto con gli obiettivi dell’associazione e ne agevolino l’attuazione;
  • donare sollievo e spensieratezza ai familiari dei malati, cercando di distoglierli, per il periodo dello svolgimento del servizio, dal disagio derivante dalla malattia e conseguente ricovero di un parente;
  • promuovere all’interno di strutture preposte all’accoglienza, la cultura della condivisione delle capacità creative e intellettive e di promuovere il diritto alla socialità e all’inclusione dei soggetti più fragili;
  • promuovere attività extrascolastiche, all’interno di scuole, parrocchie e di ogni altro luogo di aggregazione, finalizzate al lavoro su se stessi e sulla propria autostima, all’inclusione giovanile e alla prevenzione del bullismo;
  • promuovere, attraverso l’erogazione di contributi a scopo solidaristico, il sostegno di enti che operano sul territorio.

Al fine di svolgere le proprie attività l’organizzazione di volontariato si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata. 

Per lo svolgimento nel modo migliore delle proprie attività e vista la caratteristica di queste, l’associazione contribuirà qualora possibile alla formazione dei soci, con incontri specifici a stage di aggiornamento.

L’associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti della normativa vigente.

L’organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

  1. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall’ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
  2. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall’Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea dei soci.
  3. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l’importo stabilito dall’organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell’art. 17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).
  4. Ogni forma di rapporto economico con l’ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
  5. L’ODV ha l’obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell’art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
  6. L’ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l’attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4
Patrimonio e risorse economiche

  1. Il patrimonio dell’ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
    1. beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell’ODV;
    2. eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all’ODV;
    3. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
  2. L’ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
    1. quote associative e contributi degli aderenti;
    2. contributi pubblici e privati;
    3. donazioni e lasciti testamentari;
    4. rendite patrimoniali;
    5. attività di raccolta fondi (ai sensi dell’art. 7 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.);
    6. ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell’associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
  3. L’esercizio sociale dell’ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno . Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’ODV, almeno 6 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
  4. È fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  5. È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell’ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. 

Art. 5
Soci

  1. Ai sensi dell’art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell’ODV tutte le persone fisiche (in nuovo numero non inferiore a sette persone fisiche) che condividono gli scopi e le finalità dell’organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
  2. L’adesione all’ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all’art. 6.

Art. 6
Criteri di ammissione ed esclusione

  1. L’ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività d’interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell’interessato, con la quale l’interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell’ODV. Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto dell’istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
  2. Avverso l’eventuale rigetto dell’istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all’interessato entro 30 giorni dalla data della deliberazione  è ammesso ricorso all’assemblea dei soci/ o altro organo.
  3. Il ricorso all’assemblea/o altro organo dei soci è ammesso entro 60 giorni (si può prevedere anche un periodo superiore) dal ricevimento della relativa comunicazione.
  4. Il Consiglio direttivo comunica l’ammissione agli interessati e cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall’Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
  5. La qualità di Socio si perde:
    1. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all’ODV;
    2. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell’ODV;
    3. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 15 giorni dall’eventuale sollecito scritto.
  6. L’esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
  7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all’interno dell’ODV sia all’esterno per designazione o delega.
  8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’ODV.

Art. 7
Diritti e Doveri dei soci

  1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’ODV ed alla sua attività. In modo particolare:

a)      I soci hanno diritto:

  • di partecipare a tutte le attività promosse dall’ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell’ODV;
  • di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  • di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
  • di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo entro le limitazioni imposte dalle direttive sulla privacy.

b)     I soci sono obbligati:

  • all’osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
  • a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’ODV;
  • al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall’Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8
Organi dell’ODV

  1. Sono organi dell’ODV:
    1. L’Assemblea dei soci;
    2. Il Consiglio direttivo;
    3. Il Presidente.

Art. 9
Assemblea dei Soci

  1. L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’ODV, regola l’attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
  2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
  3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci.
  4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
  5. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l’Assemblea può eleggere un segretario.
  6. L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
  7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 3 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest’ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
  8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
  9. Le delibere assunte dall’assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
  10. L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell’ODV. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10
Assemblea ordinaria dei Soci

  1. L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
  2. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
  3. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario.
  4. L’Assemblea ordinaria:
    1. approva il bilancio ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 117/2017 e la relazione di attività;
    2. discute ed approva i programmi di attività;
    3. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
    4. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l’eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all’ODV (se previsto);
    5. nomina e revoca l’organo di controllo (se previsto);
    6. elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri (se previsto);
    7. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
    8. approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
    9. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
    10. approva l’eventuale regolamento e le sue variazioni;
    11. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
    12. delibera sull’esclusione dei soci;  
    13. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
    14. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
    15. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’ODV stessa;
    16. determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall’art. 3 comma 6 dello Statuto;
  5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 11
Assemblea straordinaria dei Soci

  1. La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall’art. 9.
  2. Per deliberare lo scioglimento dell’ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
  3. L’Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione dell’ODV con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12
Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 9  consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 2 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l’Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l’articolo 2382 del codice civile.
  2. L’Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all’eligendo Consiglio Direttivo.
  3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
  4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’ODV, ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
  5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell’elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l’assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
  6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo.
  7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’ODV, entro il massimo stabilito dall’Assemblea dei soci.
  8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
    1. attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
    2. redige e presenta all’Assemblea il bilancio ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 117/2017 e la relazione di attività;
    3. delibera sulle domande di nuove adesioni;
    4. sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
    5. sottopone all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
    6. approva i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall’art. 3 comma 6 dello Statuto;
    7. approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell’ODV;
    8. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
  9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
  10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni 6 mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei componenti.
  11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 3 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
  12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario incaricato e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
  13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. 
  14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
  15. L’obbligatorietà dell’iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 13
Presidente

  1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno. 
  2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell’ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell’ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all’Assemblea; convoca l’Assemblea dei soci.
  3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
  4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art.18
Comitati Tecnici (Articolo facoltativo)

  1. Nell’ambito delle attività approvate dell’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l’ODV intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 19
Libri sociali 

  1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
  • il libro dei soci;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

 È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

Art. 20
Scioglimento

  1. L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
  2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell’ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all’art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
  3. Il suddetto parere è reso entra trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
  4. L’obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore. 

Art. 21
Norme finali

  1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell’art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018

1. Cosa fa e dove opera La Mole Del Sorriso

L’Associazione La Mole Del Sorriso, svolge la propria attività Socio–assistenziale presso strutture Socio-sanitarie pubbliche o private, previa stipulazione di regolare convenzione con le ASL, con i Comuni ed altri Enti interessati o con privati, ai fini di regolare i reciproci rapporti nel pieno rispetto dell’autonomia delle singole parti contraenti. L’Associazione La Mole Del Sorriso espleta la propria attività per mezzo di volontari.
L’Associazione La Mole Del Sorriso cura direttamente l’assicurazione dei Soci come previsto dalle norme di legge vigenti, stipulando polizze Infortuni e Responsabilità Civile verso terzi.
Tra i volontari e l’Associazione non sussiste alcun rapporto di lavoro, trattandosi di prestazioni libere e gratuite a norma delle vigenti norme di legge sul volontariato e dello Statuto dell’Associazione. Gli operatori di cui sopra, data la natura dell’attività prestata, non hanno alcun diritto di richiedere all’Associazione compensi, rimborsi o risarcimenti a qualsiasi titolo.

2. Codice Deontologico

Al volontario-claun de La Mole Del Sorriso si richiede:

  • responsabilità e rispetto. Ogni volontario claun è responsabile delle sue azioni all’interno delle strutture. È chiamato altresì ad essere responsabile e rispettoso verso i servizi e verso il personale medico che opera all’interno delle strutture, verso gli allenamenti e verso le regole approvate dall’assemblea dei soci. Viene richiesto al volontario claun attivo di comunicare con anticipo le proprie disponibilità, salvo che il turno non sia scoperto e ci sia urgenza di completare il numero di volontari, e sarà cura dei volontari claun avvisare il capo turno per tempo e provvedere per una sostituzione, inviando appelli di richiesta ai compagni;
  • umiltà. Ogni volontario claun è chiamato ad operare con spirito di comprensione, cortesia e amicizia. È necessario saper operare in équipe e collaborare con gli altri soci, evitando protagonismi e giudizi verso gli altri soci;
  • sensibilità. Ogni volontario claun è chiamato ad eseguire il suo servizio nel rispetto della dignità, della personalità e dell’intimità dell’ospite delle strutture e dei suoi famigliari. Effettua il servizio con coscienza professionale (indipendentemente dal ceto, dal sesso, dalla nazionalità, dalla religione, dalla situazione famigliare, dall’educazione, dalla malattia dell’ospite), con comprensione, con cortesia, con spirito di amicizia. Viene richiesta ad ogni volontario claun discrezione verso l’ospite e i suoi famigliari, evitando di porre domande sulle condizioni di salute;
  • sorriso. Ad ogni claun è richiesto di svolgere il proprio servizio con gioia e allegria. L’Associazione è nata per poter diffondere la gioia e per poter dare sollievo, seppure momentaneo, agli ospiti delle strutture, distogliendo il loro pensiero dalla malattia. Il servizio claun è un momento di allegria e spensieratezza;
  • motivazione/strumenti. Ogni volontario claun verrà formato costantemente, attraverso “corsi di formazione” che l’Associazione organizza per tutti i suoi soci e che saranno tenuti da professionisti esterni o da claun interni all’Associazione stessa (e per questi ultimi, a titolo gratuito), a seconda delle esigenze, per perfezionare e aggiornare le proprie conoscenze. I volontari claun collaborano con gli altri volontari e si impegnano a partecipare attivamente alla vita associativa, prendendo parte alle riunioni per verificare le motivazioni del proprio agire, nello spirito di un indispensabile lavoro di gruppo. 


È fatto divieto, ad ogni volontario claun:

  • di richiedere benefici per sé, congiunti o amici da parte delle strutture sanitarie con cui viene in contatto durante il servizio;
  • di chiedere per nessun motivo numeri di telefono dei pazienti o dei loro famigliari;
  • di diffondere notizie private eventualmente ricevute dai malati o dai parenti di questi;
  • di fumare durante il servizio e in prossimità dei luoghi dove si presta servizio;
  • di provocare lamentele con e sul personale medico;
  • di portare persone esterne senza autorizzate dall’Associazione che ne rappresentino il nome.

È fatto obbligo, ad ogni volontario claun:

  • di indossare abbigliamento specifico. In particolare, è richiesto abbigliamento colorato e camice, naso claun e tesserino identificativo con il logo dell’Associazione e il nome claun;
  • di limitare il proprio servizio ai giorni e agli orari previsti dalla pianificazione dei servizi, evitando di svolgere servizio da solo (salvo casi speciali per i quali dovrà essere preventivamente richiesta autorizzazione al Consiglio Direttivo);
  • di operare esclusivamente come volontario-claun, attività per la quale è stato formato, evitando perciò atteggiamenti che non gli competono quali: dare consigli, invitare il paziente o i suoi congiunti a parlare della sua malattia o dei medici, ecc.;
  • rispettare la puntualità del servizio (sarà cura del volontario claun presentarsi almeno 10 minuti prima dell’orario indicato nel prospetto turni);
  • rispettare la puntualità degli allenamenti;
  • di spegnere il cellulare;
  • di non usare volgarità.

Il Direttivo valuterà secondo i casi la gravità del comportamento del Socio e il Presidente provvederà ad inoltrare il richiamo scritto, anche via mail. Al terzo richiamo, ci saranno un confronto e una verifica prima dell’esclusione del Socio.

3. Soci

I Soci dell’Associazione La Mole Del Sorriso si distinguono in:

  • a) SOCI FONDATORI: sono coloro che hanno fondato l’Associazione, sottoscrivendo l’Atto costitutivo. Versano la quota Sociale annuale e hanno gli stessi diritti e doveri di qualsiasi Socio Ordinario;
  • b) SOCI ORDINARI: sono coloro che versano la quota Sociale annuale, partecipano attivamente alla vita dell’Associazione e s’impegnano a svolgere gratuitamente, in maniera organizzata e con carattere continuativo, conformemente al regolamento, l’attività di volontari claun di corsia in case di riposo per anziani, in comunità e in qualsiasi altro luogo, in favore dell’Associazione La Mole Del Sorriso, o che partecipano attivamente alla gestione della stessa;
  • c) SOCI ONORARI: sono coloro che partecipano in base alla propria disponibilità alle attività dell’Associazione. Sarà cura e a discrezione del Consiglio Direttivo, decidere di conferire la carica di Socio Onorario.

Tutti i Soci Fondatori e Ordinari, hanno diritto di voto.

Tutti i Soci Onorari non hanno diritto di voto.

Non esistono limiti di età per diventare socio volontario, ad eccezione del vincolo della maggiore età.

Soci Ordinari
Assumono lo status di Soci ordinari coloro che:
a) accettano e applicano lo Statuto e il Regolamento interno de La Mole Del Sorriso;
b) svolgono regolarmente servizio come volontari di corsia, rispettando la cadenza richiesta di 1/2 servizi al mese, fatta eccezione per quei Soci che, per esigenze personali, non possono rispettare tale cadenza, dichiarandolo precedentemente al Consiglio Direttivo.

Inserimento di un Nuovo Volontario all’interno dell’Associazione
L’aspirante volontario dovrà:
a) Versare la quota Sociale annuale, che verrà annualmente approvata dall’assemblea;
b) partecipare alla formazione prevista, stabilita dal Consiglio Direttivo in base alle esigenze dei formatori;
c) sostenere n. 6 (sei) mesi di prova durante i quali, coadiuvati dai volontari attivi, il nuovo volontario dovrà partecipare ad almeno 2 (due) servizi mensili in ospedale (per mesi 6) e aver rispettato le modalità di partecipazione agli allenamenti (rif. parag. 3)
Al termine del periodo formativo, sarà l’organo preposto alla formazione a decidere l’idoneità dell’individuo.
Le domande di ammissione a socio di coloro che abbiano un attestato di partecipazione a corsi di formazione effettuati con altre Associazioni del settore, e/o eventuale altra preparazione specifica, saranno esaminate dal Consiglio Direttivo, che valuterà l’effettiva competenza del richiedente e il relativo inserimento.

4. Allenamenti e servizi in ospedale

Gli allenamenti si svolgono nei giorni che verranno preventivamente comunicati ai soci dal Consiglio Direttivo, nella sede dell’Associazione o in altra sede esterna. 

Ogni socio, per poter essere ATTIVO in servizio, non potrà assentarsi per più di n. 3 (tre) allenamenti consecutivi. In caso di assenza prolungata, il volontario verrà considerato NON ATTIVO fino a nuova presenza alle attività associative (nr. 1 allenamento).
Si sottolinea che l’allenamento è il momento di formazione di ogni singolo socio, pertanto la seguente regola non invita all’assenza all’allenamento, ma permette ai soci di continuare ad essere maggiormente attivi nei servizi in ospedale.

Tuttavia, al fine di poter far fronte ad eventuali emergenze, ogni socio avrà a disposizione n. 2 (due) deroghe, da utilizzare per poter svolgere il servizio anche nel caso in cui sia considerato NON ATTIVO. Ogni decisione dovrà comunque preventivamente essere comunicata e valutata dal Consiglio Direttivo.

Per i nuovi volontari, ovvero coloro che hanno sostenuto il corso base di formazione, è prevista una presenza minima alle attività formative pari a due allenamenti ordinari ogni due mesi.
Inoltre, ai nuovi volontari sarà richiesta la presenza obbligatoria agli allenamenti di formazione specifica, organizzati nei mesi successivi al corso base. Le singole problematiche di ciascun nuovo volontario verranno valutate dal Consiglio Direttivo. Per i nuovi soci volontari, nel periodo di prova, non è previsto l’utilizzo di deroghe.
Ad ogni socio è richiesto, nell’arco dell’anno solare associativo (gennaio-dicembre), lo svolgimento di almeno n. 10 (dieci) servizi. Il non raggiungimento del numero minimo dei suddetti comporterà il mancato rinnovamento della tessera associativa per l’anno successivo. Le singole problematiche verranno valutate dal Consiglio Direttivo.

5. Sospensione dal servizio

Servizi ordinari

Il volontario che, per motivi personali, sappia di non poter svolgere servizio per un periodo che va da un mese a n. 6 (sei) mesi, può
richiedere una sospensione al Consiglio Direttivo dell’Associazione. Per sospensioni superiori ai 6 mesi, il Consiglio Direttivo deciderà il da farsi, valutando ogni singolo caso.

Il socio che non è in grado di svolgere almeno un servizio al mese, deve comunicare la Sua sospensione
esclusivamente tramite email
al Consiglio Direttivo.

La sospensione potrà avvenire in due modi:

  1. sospensione totale, sia dagli allenamenti che dai servizi;
  2. sospensione parziale, solo dai servizi.

Non è prevista la sospensione dei soli allenamenti, in quanto, per le ragioni di cui sopra, è richiesta una presenza minima che serve a garantire il rapporto di vita associativa.

Servizi extra

Potrà essere richiesto all’Associazione, da Enti interessati, strutture o privati, in forma diretta o tramite i soci, la disponibilità a svolgere servizi extra che siano in linea con lo scopo sociale.

Per ogni servizio extra, verrà identificato dal Consiglio Direttivo un socio che si occuperà di coinvolgere gli altri soci per la formazione della squadra necessaria al buon esito del servizio stesso. Tutte le attività previste nei servizi extra dovranno essere preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo.

In caso di mancata presenza per due mesi consecutivi alle attività associative e ai servizi, il socio non potrà svolgere nessun tipo di servizio, né ordinario né extra.

6. Regole comportamentali Servizi

Sarà cura del volontario claun segnarsi in servizio con anticipo, fatta eccezione dei casi di emergenza in
cui i servizi risultano scoperti.
Il Consiglio Direttivo o la persona da esso incaricata, provvederà di mese in mese a rendere note le date e
i limiti di iscrizione ai turni. Dovranno essere rispettate le seguenti regole:

  • 1) tutti i volontari claun sono chiamati al rispetto degli orari previsti dal singolo servizio e a tenere un
    comportamento consono e rispettoso, non solo delle regole dell’Associazione, ma delle regole
    delle singole strutture;
  • 2) è buona norma per i volontari claun che svolgono servizio insieme, ritrovarsi all’ingresso della struttura
    ove si presta servizio e attendere che tutta la squadra sia completa. I volontari claun si recheranno
    dunque in reparto tutti insieme, o comunque, con la presenza del Capoturno. Si richiede ai
    volontari claun di non presentarsi in reparto da soli;
  • 3) il volontario claun che si dovesse trovare nell’impossibilità di svolgere servizio, dovrà preventivamente
    comunicarlo al capoturno;
  • 4) è facoltà del capoturno poter strutturare il servizio in diverse squadre, che siano equilibrate;
  • 5) tutti i volontari, al termine di ogni servizio, si fermeranno per fare una condivisione sul servizio appena
    svolto.

7. Perdita della qualità di Socio

Perdono la qualità di Socio:

  • a) coloro che non versano la quota sociale annuale nei tempi previsti e preventivamente comunicati dal
    Consiglio Direttivo;
  • b) i dimissionari;
  • c) coloro che, secondo decisione del Consiglio Direttivo, per violazione delle norme statutarie o
    regolamentari o per altri gravi motivi, nuocciono o potrebbero arrecare pregiudizievoli intralci alla
    regolare attività dell’Associazione;
  • d) coloro che, dopo aver ricevuto i tre richiami scritti, il Consiglio Direttivo riterrà opportuno allontanare
    per la violazione delle regole comportamentali;
  • e) coloro che promuovono, durante i servizi, iniziative private di qualsiasi genere (a scopo di lucro,
    politico, religioso, ecc.);
  • f) coloro i quali perpetuano una condotta palesemente e gravemente contraria ai principi, alle finalità, agli
    scopi dell’Associazione, o una condotta sconveniente e pregiudizievole presso gli Enti ove si svolgono i
    servizi;
  • g) coloro i quali utilizzano fondi devoluti all’Associazione senza aver chiesto preventivamente
    autorizzazione al Consiglio Direttivo.

Il provvedimento di esclusione va comunicato al Socio ritenuto decaduto, a mezzo cartaceo o telematico (e-mail). L’interessato può richiedere ricorso all’Assemblea mediante Raccomandata A.R. inviata al Presidente dell’Associazione La Mole Del Sorriso entro trenta giorni dalla predetta comunicazione.

8. Gratuità del Servizio

Caratteristica fondamentale del servizio di volontariato La Mole Del Sorriso è la “gratuità”.
Nessun Volontario, pertanto, può accettare offerte di denaro o regali da ricoverati o loro familiari, anche se destinati all’Associazione.
In considerazione, però, che non si può vietare a un privato cittadino di contribuire a sostenere un’iniziativa di volontariato come La Mole Del Sorriso, solo l’Associazione può accettare eventuali offerte da pazienti o loro familiari. Le eventuali offerte debbono essere versate sul c/c bancario de La Mole Del Sorriso o direttamente presso la Segreteria dell’Associazione.

9. Modalità di selezione per diventare soci

Scelta dei selezionatori: i selezionatori verranno scelti tra i claun che si renderanno disponibili a svolgere
tale compito.

Saranno esclusi come selezionatori:

  • i claun sospesi;
  • i claun che hanno partecipato all’ultimo corso entrante;
  • i claun che non potranno garantire, salvo gravi motivi e sempre previo confronto con il Consiglio
    Direttivo, la presenza sia al corso (quando richiesto) sia nei mesi successivi, agli allenamenti e ai
    servizi. Questo per supportare e monitorare i nuovi entrati nel loro percorso formativo.ù

Il Consiglio Direttivo, con il supporto dei soci formatori, può riservarsi il diritto di scegliere i selezionatori, tenendo conto delle attitudini professionali e delle capacità relazionali.

Ammissione alle selezioni: ogni ex-socio uscito in precedenza dall’Associazione, al quale non venga addebitata una condotta gravosa (Rif. Parag. 6 commi c), d), e), f), g) e ogni altra condotta che violi le norme statutarie, potrà fare nuova richiesta di ammissione al corso e potrà essere selezionato solo se in presenza di due selezionatori NON conosciuti. Laddove questo criterio non venisse soddisfatto, potrà eventualmente fare richiesta successivamente.

Selezioni:

  • l’ammissione definitiva dei nuovi soci all’interno dell’Associazione verrà regolata in due step. Il primo
    step è la selezione, dove verrà comunicato ai nuovi aspiranti soci l’accesso al corso di formazione,
    al termine del quale verrà confermata o non confermata l’ammissione in associazione.
    L’ammissione in associazione verrà deliberata dal Consiglio Direttivo, come previsto dallo Statuto,
    previo confronto con i soci selezionatori e i soci formatori. Il secondo step è lo svolgimento di 6
    mesi di prova, al termine dei quali verrà confermata o non confermata l’ammissione definitiva del
    socio;
  • i colloqui verranno effettuati dai selezionatori seguendo le linee guida indicate dal Consiglio Direttivo,
    consultando e analizzando anche con i candidati stessi i questionari compilati;
  • tutti i candidati devono essere selezionati da selezionatori non conosciuti personalmente, al fine di
    garantire l’imparzialità e l’obiettività della selezione;
  • ciascun candidato verrà selezionato da n. 2 (due) selezionatori in contemporanea;
  • verranno ammessi per ogni corso 25-30 aspiranti soci.

Ammissione al corso: l’ammissione al corso viene deliberata dal Consiglio Direttivo, coadiuvato dai soci selezionatori e dai soci formatori. Laddove il parere dei due soci selezionatori sia positivo, salvo comprovate motivazioni oggettive (rif. Parag. 6), il socio verrà ammesso al corso. Laddove il parere dei due soci selezionatori sia negativo, il socio non verrà ammesso al corso. Laddove il parere dei due soci selezionatori sia discordante, sulla base delle motivazioni oggettivamente espresse in fase di valutazione dai soci selezionatori e sulla base dei posti ancora disponibili al corso, il Consiglio Direttivo valuterà l’ammissione dell’aspirante socio.
Ammissione definitiva del socio: l’ammissione definitiva dei nuovi soci all’interno dell’Associazione è regolata dall’art. 6 c. 1 dello Statuto e verrà deliberata dal Consiglio Direttivo, al termine del periodo di prova previsto.

La scelta finale di ammissione al corso e di successiva adesione all’associazione si basa su:

  • valutazioni oggettive coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte
    dall’Associazione;
  • disponibilità del candidato a partecipare all’intero corso di formazione;
  • disponibilità del candidato a partecipare nei 6 mesi successivi agli incontri di formazione e ai servizi.

10. Copertura assicurativa

Tutti i Soci de La Mole Del Sorriso riceveranno le coperture assicurative previste per legge. Al volontario non compete alcuna rivalsa nei confronti dell’Associazione per danni o responsabilità legate o conseguenti alla sua attività di Volontario. La copertura assicurativa è limitata ai compiti e all’attività svolta dal Volontario, che non deve essere sostitutiva di compiti e attività propri degli operatori Socio-sanitari.

Ai fini assicurativi, la presenza del Volontario presso il centro di impiego è attestata dai turni
preventivamente elaborati dal coordinatore di turno.

11. Quota Sociale

La quota associativa è fissata dal Consiglio Direttivo. Essa è annuale, non è rimborsabile in caso di
recesso o di perdita della qualità di Socio.
I Soci non in regola con i pagamenti delle quote Sociali perdono la qualità di Soci.

12. Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove membri (massimo) ed elegge, nel suo seno, ogni tre anni, il Presidente che ha la rappresentanza dell’Associazione, e un vice-presidente che ne fa le veci in assenza o impedimento del Presidente. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno ogni sei mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei membri. In questa seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Il Consiglio Direttivo, cui
compete la gestione dell’Associazione, decide mediante verbali di seduta (altrimenti detti atti deliberativi) adottati a maggioranza dei Consiglieri presenti e a scrutinio segreto se riguarda persone.

L’atto deliberativo va sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, presenti nell’adozione dell’atto deliberativo. Tutti i Consiglieri, assieme al Presidente e al Segretario, sono personalmente e solidalmente responsabili di fronte all’Assemblea dei Soci, all’Autorità Giudiziaria e nei confronti dei terzi direttamente interessati.

La responsabilità non sussiste nei confronti dei Consiglieri che non hanno partecipato alla riunione o che, presenti, abbiano dichiarato a verbale e sottoscritto il proprio motivato dissenso e incondizionata dissociazione.
Il Consiglio è convocato dal Presidente che, assieme all’invito di convocazione, farà pervenire ai Consiglieri l’ordine del giorno con gli argomenti da trattare, ivi compresi anche gli argomenti presentati dai Consiglieri. Il Consiglio Direttivo può far partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, qualunque Socio in qualità di uditore.
In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente, il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano d’età. In caso d’assenza del Segretario, i verbali di seduta (deliberazioni) sono redatti e sottoscritti dal Consigliere più giovane d’età.

Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione ed è responsabile del regolare funzionamento della stessa. Presiede il Consiglio Direttivo, firma gli atti ufficiali, promuove opportune iniziative per l’incremento dell’attività associativa e, in alcuni casi di urgenza, adotta ogni utile provvedimento nell’interesse dell’Associazione – provvedimenti da sottoporre a ratifica del Consiglio. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente e, in caso di contemporanea assenza di Presidente e Vice Presidente, dal segretario.

Il Tesoriere

Il Tesoriere coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

  • predispone lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo;
  • cura la tenuta dei registri e della contabilità e la conservazione della documentazione relativa;
  • si occupa unitamente al Presidente della gestione dei conti correnti bancari e postali;
  • provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese.

Il Segretario:

  • provvede alla redazione e conservazione dei verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio
    Direttivo;
  • provvede al disbrigo della corrispondenza;
  • provvede alla tenuta e all’aggiornamento del registro degli aderenti (Soci);
  • provvede direttamente al tesseramento dei Soci, compilando le tessere, consegnandole e incassandone la
    quota che girerà al Tesoriere.

I Consiglieri

I Consiglieri concorrono, in sede di Consiglio Direttivo, alle decisioni collegiali, curando che le stesse, nel pieno rispetto delle norme statutarie e regolamentari, apportino corretto incremento alle attività associative. Ai singoli Consiglieri non è attribuita, né può essere attribuita, alcuna funzione autonoma operativa, né di legale rappresentanza dell’Associazione, poiché la loro opera va espletata solo collegialmente, tenuto presente che l’unico legale rappresentante dell’Associazione medesima è il Presidente.
Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può conferire, però, ai singoli Consiglieri incarichi esecutivi temporanei e che non comportino impegni per l’Associazione. Ai Consiglieri, inoltre, il Presidente, in caso di sua impossibilità o di indisponibilità del Vice Presidente, può conferire l’incarico di rappresentarlo.

I Consiglieri possono essere da un minimo di due fino a un massimo di sei.

Gli incarichi esecutivi temporanei che il Presidente può chiedere loro sono:

  • pubbliche relazioni;
  • prendere i contatti con gli Enti richiedenti i servizi all’Associazione;
  • partecipare a cene/convegni/congressi riguardanti l’Associazione;
  • attività di promozione e sponsorizzazione;
  • organizzare iniziative atte a incrementare la raccolta fondi dell’Associazione;
  • reperire sponsor;
  • organizzazione turni;
  • organizzare le uscite dei volontari mensilmente.

I consiglieri, al fine dell’espletamento delle proprie mansioni, possono avvalersi della collaborazione di Soci.

Ognuna delle cariche sopraccitate non ha diritto ad alcun compenso o rimborso di sorta.

13. Finanziamento

L’Associazione si finanzia mediante:
1) un contributo associativo annuale che sono tenuti a versare tutti coloro che saranno ammessi come
Soci. La quota annuale sarà fissata anno per anno dal Consiglio Direttivo;
2) contributi privati;
3) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di
specifiche e documentate attività o progetti;
4) contributi di organismi internazionali;
5) donazioni e lasciti testamentari;
6) rimborsi derivanti da convenzioni;
7) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali.

14. Norma di rinvio

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di integrare, e/o modificare mediante atto deliberativo, le norme operative di cui sopra nell’interesse di un sempre miglior funzionamento del volontariato, nei limiti statutari.

Eventuali controversie su quanto non previsto dal presente regolamento sono rimesse alla decisione del
Consiglio Direttivo.

Torino lì, 21/02/2023